Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO SANETTI (LODIGIANI CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Catania-Lodigiani del 7.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCESCO SANETTI (LODIGIANI
CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Catania-Lodigiani del 7.10.2001)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato
il calciatore Francesco Sanetti con la squalifica di due gare effettive per
comportamento offensivo verso l’arbitro, ha interposto rituale impugnazione
l’interessato. Nella stessa si sostiene che la sua “esclamazione” non era
rivolta verso il direttore di gara, ma “ verso sé stesso per aver perso la palla in
seguito ad un contrasto con un avversario”.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di
appello osserva:
L’appello è infondato e deve essere respinto.
Nel suo rapporto il direttore di gara ha riportato la testualità della frase
che da sola consente di escludere che essa fosse rivolta “verso sé stesso” e
che invece risulta diretta inequivocabilmente verso l’arbitro.
La sanzione irrogata appare poi del tutto proporzionata alla infrazione
commessa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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