Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 24.10.2001 DEL DIRIGENTE ALDO BONOMI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Lumezzane-Cesena del 7.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. LUMEZZANE AVVERSO LA INIBIZIONE
FINO A TUTTO IL 24.10.2001 DEL DIRIGENTE ALDO BONOMI (Delibera
G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Lumezzane-Cesena del
7.10.2001)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato
il Sig. Aldo Bonomi Presidente della A.C. Lumezzane, con la “inibizione ad
assolvere incarichi o mansioni ufficiali fino a tutto il 24.10.2001, per
comportamento offensivo verso un assistente arbitrale prima dell’inizio della
gara”, ha interposto rituale impugnazione la società Lumezzane. Nella stessa
si richiede una “riduzione della pena inflitta” posto che le parole da lui
pronunciate allorquando l’arbitro lo ha invitato ad abbandonare la panchina in
quanto sprovvisto di titolo, erano uno sfogo, una imprecazione in modo
generico non diretta verso nessuno.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di
impugnazione, osserva:
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Premesso infatti che il nominativo del Sig. Bonomi non era inserito
nella distinta delle persone ammesse sul campo di gioco e che lo stesso si
era seduto su una panchina sita alle spalle dell’assistente all’arbitro, l’invito
che costui rivolge al Bonomi è del tutto legittimo mentre del tutto illegittimo è
la reazione del tesserato che pronuncia, inequivocabilmente, per il suo
contenuto letterale, una frase che correttamente il Giudice Sportivo ha definito
come “comportamento offensivo” e che altrettanto correttamente ha
sanzionato con il provvedimento impugnato.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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