Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Spezia-Carrarese del 7.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' SPEZIA CALCIO 1906 AVVERSO LA AMMENDA DI € 11.000 (L. 21.298.970) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Spezia-Carrarese del 7.10.2001) La società Spezia Calcio ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 11.000, pari a lire 21.296.970 a seguito di reiterati episodi di intolleranza da parte del pubblico con cori razziali, lanci di razzi e di altri oggetti. Richiesta del reclamo è la reiezione o, in via subordinata, la riduzione della sanzione pecuniaria del Giudice Sportivo. Alla seduta della Commissione Disciplinare ha partecipato in rappresentanza della società, l’Avv. Stefanini Marco. Le ragioni dell’istanza si basano, articolatamente, sulla pretesa limitatezza temporale (3 minuti) delle urla di intolleranza razziale e sulla scarsa rilevanza numerica di spettatori non definibili e non individuabili esattamente e su asserite contraddizioni tra gli atti ufficiali. Si sostiene infine che le espressioni “buh, buh”, nei confronti del calciatore di colore sarebbero “ben lontane dall’integrare quelle tipicamente razziste che si servirebbero di altre diciture”. Nulla invece viene detto sulle altre manifestazioni di intolleranza e sui lanci di oggetti. Gli atti ufficiali si giovano dei rapporti del direttore di gara, di un suo assistente e del rapporto di un rappresentante dell’Ufficio Indagini. Orbene, dall’esame e dalla comparazione degli atti ufficiali di gara, questa Commissione ritiene emergano in modo non equivoco le seguenti risultanze: - all’indirizzo del calciatore n. 10 della Carrarese sono state indirizzate ben precisi epiteti di disprezzo razziale quali “sporco negro” e “negro puzzolente”. - quanto poi alle espressioni quali “buh, buh”, tra l’altro non contestate, è bene spiegare che lungi dall’essere interpretate come non tipicamente razziste, esse si configurano invece, al pari delle precedenti, come vere e proprie manifestazioni di razzismo. Ciò in quanto esse vengono indirizzate solo a chi ha la pelle nera o è mulatto, secondo un non tollerabile codice fatto proprio da una frangia di tifosi del calcio. - quanto infine ad una pretesa discordanza sui tempi di durata di tali espressioni, si sottolinea che gli episodi sono distribuiti con continuità tra il primo e il secondo tempo, durando ogni volta 15/20 secondi (vgs rapporto Ufficio Inchiesta) per complessivi 3 minuti. Dunque nessuna contraddittorietà. Non è qui in esame la condotta generale del pubblico di La Spezia, cosa alla quale pare tenere la società istante, bensì solo quella di chi in quel pomeriggio ha inteso, dentro uno stadio di calcio, manifestare in un modo incivile. Purtuttavia, pur prendendo atto di quanto affermato dalla società, la responsabilità del fatto configurato come illecito previsto dal Codice di Giustizia Sportiva resta nell’ordinamento sportivo oggettivamente in capo alla società medesima. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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