Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PITTALUGA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Vis Pesaro-Avellino del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PITTALUGA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Vis Pesaro-Avellino del 14.10.2001) Contro la delibera del Giudice Sportivo, che ha inflitto due giornate effettive di squalifica al calciatore Gianluca Pittaluga per comportamento offensivo verso l’arbitro, la società Vis Pesaro propone reclamo richiedendo la riduzione della sanzione a una sola giornata. La società motiva il suo appello in quanto la frase incriminata, anche se espressa in modo poco urbano, configurerebbe non già una diretta offesa al decoro dell’arbitro stesso ma solo critiche irriguardose alla sua direzione tecnica. Dagli atti ufficiali emerge una sostanziale coincidenza tra quanto contenuto nel referto arbitrale e quanto asserito dalla società istante. La Commissione ritiene che nella circostanza non possa oggettivamente configurarsi il grave addebito di offesa all’arbitro e che, in effetti, con la sua espressione il calciatore abbia manifestato solamente una critica pur irriguardosa all’operato arbitrale in relazione ad un’azione di gioco. Il comportamento del Pittaluga va ridimensionato; esso può dunque essere sanzionato con una sola giornata, così riducendo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta al calciatore Gianluca Pittaluga. La tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it