Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PITTALUGA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Vis Pesaro-Avellino del 14.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIANLUCA PITTALUGA
(Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Vis Pesaro-Avellino
del 14.10.2001)
Contro la delibera del Giudice Sportivo, che ha inflitto due giornate
effettive di squalifica al calciatore Gianluca Pittaluga per comportamento
offensivo verso l’arbitro, la società Vis Pesaro propone reclamo richiedendo la
riduzione della sanzione a una sola giornata.
La società motiva il suo appello in quanto la frase incriminata, anche se
espressa in modo poco urbano, configurerebbe non già una diretta offesa al
decoro dell’arbitro stesso ma solo critiche irriguardose alla sua direzione
tecnica.
Dagli atti ufficiali emerge una sostanziale coincidenza tra quanto
contenuto nel referto arbitrale e quanto asserito dalla società istante.
La Commissione ritiene che nella circostanza non possa
oggettivamente configurarsi il grave addebito di offesa all’arbitro e che, in
effetti, con la sua espressione il calciatore abbia manifestato solamente una
critica pur irriguardosa all’operato arbitrale in relazione ad un’azione di gioco.
Il comportamento del Pittaluga va ridimensionato; esso può dunque
essere sanzionato con una sola giornata, così riducendo la squalifica inflitta
dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta
al calciatore Gianluca Pittaluga.
La tassa va restituita.
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