Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE LUCA SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 9.1.2002 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’ALLENATORE LUCA SANDERRA (FROSINONE CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 9.1.2002 (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato
Luca Sanderra fino a tutto il 9.1.2002 perchè, durante lo svolgimento della
gara Frosinone-Catanzaro giocata il 14.10.2001, “in maniera palese…...”.
Per ottenere una riduzione della sanzione, Luca Sanderra ha proposto
reclamo giustificando il proprio comportamento con la forte preoccupazione
dovuta al fatto di essere rimasto, dopo l'espulsione dell'allenatore, solo alla
guida della squadra. Ha poi escluso di aver tenuto atteggiamenti minacciosi
verso la terna e di aver proferito gli improperi riportati nel rapporto, che
sarebbero stati, invece pronunciati dagli spettatori che assistevano alla gara
sugli spalti retrostanti la panchina. Intervenuto di persona all'odierno
procedimento, il reclamante ha insistito nei motivi e nelle conclusioni già
proposti.
Osserva la Commissione che i fatti addebitati al tesserato sono
certamente gravi e trovano preciso riscontro nei rapporti stilati da un
assistente dell'arbitro e dallo stesso direttore di gara e non possono essere
seriamente contraddetti dalle inconsistenti proposizioni difensive formulate
dall'allenatore in seconda. lnfatti: il primo ha riferito all'arbitro che il Sanderra,
alzatosi dalla panchina, ha inveito contro di lui pronunciando al suo indirizzo
frasi pesanti accompagnate da gesti offensivi e che, espulso, si è allontanato
dal terreno di giuoco continuando a lanciare improperi, insistendo in questo
atteggiamento anche dopo il triplice fischio che ha posto fine alla gara.
L'arbitro ha, inoltre, precisato che, dopo l'espulsione decretata per i fatti
segnalati dal suo assistente, il Sanderra rivolgeva al suo indirizzo una frase
volgare ed offensiva.
Tuttavia, alla stregua dei consolidati criteri sanzionatori utilizzati da
questa Commissione in fattispecie analoghe, il ricorso può essere accolto
quanto all'entità della sanzione che deve perciò essere contenuta nei limiti
indicati in dispositivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo fino a tutto il 28.11.2001 la squalifica
inflitta all’allenatore Luca Sanderra.
La tassa versata va restituita.
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