Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE STEFANO SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 19.12.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE STEFANO SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 19.12.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001) L'arbitro della gara Frosinone-Catanzaro, giocata nella città laziale il 14.10.2001, riferisce nel proprio rapporto che, al 16° del 2° tempo, l'allenatore della squadra frusinate Stefano Sanderra, alzatosi dalla panchina, proferiva al suo indirizzo frasi volgari ed irriguardose. Espulso reiterava il descritto comportamento sferrando inoltre pugni e calci contro la panchina e abbandonava il terreno di gioco soltanto successivamente, convinto dall'intervento del capitano della propria squadra sollecitato dall'arbitro. Entrato nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi il Sanderra, proferiva ancora frasi offensive contro la terna arbitrale, sferrando un calcio contro un cancello. Per i comportamenti descritti, giudicati irriguardosi ed offensivi, il Giudice Sportivo con la delibera indicata in epigrafe ha squalificato Stefano Sanderra fino a tutto il 19.12.2001. Per ottenere una riduzione della sanzione, ha proposto reclamo il tesserato che, riconosciuti i fatti a lui attribuiti, ha tentato di mitigare la gravità del proprio comportamento, per altro scevro da intenti aggressivi verso la terna arbitrale, con la forte tensione provocata dall'importanza della gara. All'odierno procedimento ha partecipato lo stesso Stefano Sanderra riportandosi ai motivi del proprio reclamo ed alle conclusioni ivi rassegnate. Osserva la Commissione che l’allenatore Stefano Sanderra ha certamente posto in essere i fatti sopra indicati perchè essi sono puntualmente riportati nel rapporto arbitrale e non contestati dal tesserato. Tuttavia questa Commissione ritiene che il complessivo comportamento mantenuto dal tesserato debba essere qualificato come un’accesa e reiterata irriguardosa protesta verso le decisioni della terna arbitrale, privo di intenti offensivi. Per questi motivi ed anche per perequare la squalifica a quelle inflitte in analoghe fattispecie, secondo il metro sanzionatorio costantemente utilizzato, la Commissione accoglie il reclamo, riducendo come in dispositivo la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo fino a tutto il 21.11.2001 la squalifica inflitta all’allenatore Stefano Sanderra. La tassa versata va restituita.
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