Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE NICOLA MARANGON (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Gualdo-Mestre del 14.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE DEL CALCIATORE NICOLA MARANGON (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Gualdo-Mestre del 14.10.2001)
Squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per comportamento
irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara, e successivamente anche
per “espressione offensiva”, il calciatore Nicola Marangon del A.C. Mestre ha
proposto reclamo contro la relativa delibera chiedendone la riduzione
ritenendola, in merito ai fatti accaduti eccessiva.
A sostegno del reclamo, vengono prodotte le dichiarazioni de:
- calciatore Nicola Marangon, diretto interessato il quale, dopo aver
sottolineato i propri buoni precedenti disciplinari, in sintesi afferma che nelle
fasi concitate del fine partita si sarebbe rivolto al giudice di gara in relazione
ad un calcio di rigore assegnato nel finale di partita e che aveva determinato
la sconfitta della sua squadra. Non avendo ricevuto spiegazioni, alzando il
braccio avrebbe detto “ma va”, reprimendo però qualsiasi frase ingiuriosa;
- calciatore Agostino Siviero, capitano del A.C. Mestre, che asserisce che
l’arbitro non gli avrebbe comunicato ufficialmente l’espulsione del compagno
di squadra.
- calciatore Alessandro Turone, che asserisce che con riferimento al rigore
concesso al Gualdo, molti del Mestre avrebbero protestato vivacemente
senzo però “offendere in modo plateale” il direttore di gara.
Le doglianze del reclamante e del suo capitano sono oggettivamente
destituite di fondamento. Ciò in quanto:
Il referto di gara precisa, in modo puntuale, che il Marangon si rivolgeva
all’arbitro ripetutamente e a voce alta con espressioni irriguardose e, subito
dopo, gli rivolgeva una frase offensiva alzando il braccio.
Risulta inoltre che dopo il provvedimento l’arbitro si è rivolto al capitano
del Mestre comunicandogli le proprie decisioni.
Alla luce di quanto sopra, essendo evidente la contraddizione tra le
affermazioni dei reclamanti ed il referto arbitrale, la Commissione ritiene non
vi sia spazio alcuno per una riforma in riduzione della sanzione del Giudice
Sportivo, essendo emerso in modo inequivoco il comportamento ingiurioso
prima ed offensivo poi del Marangon.
La Commissione conferma come perfettamente congrua la sanzione
inflitta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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