Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE NICOLA MARANGON (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Gualdo-Mestre del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MESTRE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE NICOLA MARANGON (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Gualdo-Mestre del 14.10.2001) Squalificato per tre gare dal Giudice Sportivo per comportamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara, e successivamente anche per “espressione offensiva”, il calciatore Nicola Marangon del A.C. Mestre ha proposto reclamo contro la relativa delibera chiedendone la riduzione ritenendola, in merito ai fatti accaduti eccessiva. A sostegno del reclamo, vengono prodotte le dichiarazioni de: - calciatore Nicola Marangon, diretto interessato il quale, dopo aver sottolineato i propri buoni precedenti disciplinari, in sintesi afferma che nelle fasi concitate del fine partita si sarebbe rivolto al giudice di gara in relazione ad un calcio di rigore assegnato nel finale di partita e che aveva determinato la sconfitta della sua squadra. Non avendo ricevuto spiegazioni, alzando il braccio avrebbe detto “ma va”, reprimendo però qualsiasi frase ingiuriosa; - calciatore Agostino Siviero, capitano del A.C. Mestre, che asserisce che l’arbitro non gli avrebbe comunicato ufficialmente l’espulsione del compagno di squadra. - calciatore Alessandro Turone, che asserisce che con riferimento al rigore concesso al Gualdo, molti del Mestre avrebbero protestato vivacemente senzo però “offendere in modo plateale” il direttore di gara. Le doglianze del reclamante e del suo capitano sono oggettivamente destituite di fondamento. Ciò in quanto: Il referto di gara precisa, in modo puntuale, che il Marangon si rivolgeva all’arbitro ripetutamente e a voce alta con espressioni irriguardose e, subito dopo, gli rivolgeva una frase offensiva alzando il braccio. Risulta inoltre che dopo il provvedimento l’arbitro si è rivolto al capitano del Mestre comunicandogli le proprie decisioni. Alla luce di quanto sopra, essendo evidente la contraddizione tra le affermazioni dei reclamanti ed il referto arbitrale, la Commissione ritiene non vi sia spazio alcuno per una riforma in riduzione della sanzione del Giudice Sportivo, essendo emerso in modo inequivoco il comportamento ingiurioso prima ed offensivo poi del Marangon. La Commissione conferma come perfettamente congrua la sanzione inflitta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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