Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 7.11.2001 DELL’ALLENATORE OSVALDO JACONI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE E LA SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE DEL CALCIATORE FABIO ALTERI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 42/C del 24.10.2001 – gara Triestina – Livorno del 21.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 7.11.2001 DELL’ALLENATORE OSVALDO JACONI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE E LA SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE DEL CALCIATORE FABIO ALTERI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 42/C del 24.10.2001 – gara Triestina – Livorno del 21.10.2001) - Contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto all’allenatore Osvaldo Jaconi (A.S. Livorno Calcio) la squalifica fino a tutto il 7.11.2001 “per ripetute proteste e comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”, e a Alteri Fabio (A.S. Livorno Calcio) il quale “espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro una espressione offensiva; allontanandosi assumeva atteggiamento irriguardoso platealmente applaudendo ironicamente il direttore di gara, gli indirizzava ancora una espressione offensiva quando si trovava in prossimità degli spogliatoi”. - Per quanto attiene al ricorso dell’allenatore Sig. Osvaldo Jaconi devesi rilevare che la parola pronunciata ad alta voce ma a mò di esclamazione è entrata nel linguaggio corrente, ed è usata spesso anche in ambienti fino a poco tempo fa ritenuti roccaforti del bel parlare come la radio e la televisione. Tale parola ha assunto il significato di un intercalare verbale esclamativo che esprime ora meraviglia, ora sorpresa ora, come nel caso in questione rabbia. - Trattasi è ovvio di una volgarità reprimibile che comunque manca, se esclamata impersonalmente, di valenza offensiva tale da meritare la squalifica inflitta che viene pertanto ridotta temporalmente sino al 2 Novembre 2001. - Per quanto riguarda il calciatore Fabio Alteri ritiene la Commissione che le riprovevoli frasi rivolte all’arbitro costituiscano offesa così come l’applauso configura ipotesi di atteggiamento irriguardoso. Nondimeno per la continuità di tali atteggiamenti, consumatisi in un unico breve contesto temporale, la Commissione ritiene equo ridurre le giornate di squalifica a tal titolo inflitte, da tre a due, confermando ovviamente la giornata di squalifica per doppia ammonizione. Per questi motivi, la Commissione D e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta all’allenatore Osvaldo Jaconi fino a tutto il 2.11.2001; riducendo la squalifica inflitta al calciatore Fabio Alteri a tre giornate (due + una) complessive. La tassa va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it