Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO SESTO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 2.01.2002 DEL DIRIGENTE LUIGI DIANI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO GOBBA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 42/C del 24.10.2001 – gara Pro Sesto – Alessandria del 21.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/11/01 n. 51/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO SESTO AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 2.01.2002 DEL DIRIGENTE LUIGI DIANI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO GOBBA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 42/C del 24.10.2001 – gara Pro Sesto - Alessandria del 21.10.2001) L’Arbitro della gara Pro Sesto – Alessandria del 20.10.2001 riferisce nel proprio rapporto di aver espulso al 10° del 2° tempo il dirigente accompagnatore della Pro Sesto Diani Luigi perché, alzatosi dalla panchina, protestava platealmente contro una decisione tecnica, pronunciando al suo indirizzo una frase di contenuto irriguardoso e reiterava il proprio comportamento rivolto anche ad un assistente dell’arbitro, al termine della gara e mentre la terna arbitrale abbandonava l’impianto sportivo. Aggiunge di aver espulso al 38° del 2° tempo il calciatore Paolo GOBBA della società Pro Sesto perché, come immediatamente riferito dal proprio assistente, in occasione della concessione di un calcio di rigore a vantaggio della società Alessandria, protestava platealmente indirizzando all’arbitro frasi di contenuto offensivo. - Per queste infrazioni disciplinari il Giudice Sportivo ha inflitto al DIANI la sanzione della “inibizione ad assolvere mansioni ufficiali inerenti a gare fino a tutto il 2 GENNAIO 2002” ed al calciatore GOBBA Paolo la squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro e un assistente arbitrale”. - Per ottenere una riduzione delle sanzioni ha proposto reclamo, con unica memoria, la Pro Sesto. Esclude che il dirigente accompagnatore DIANI abbia pronunciato le frasi riferite nel rapporto, percepite dall’arbitro mentre si trovava a notevole distanza dalla panchina e che probabilmente esse sono state dette da un componente la panchina dell’Alessandria. Per quanto attiene al calciatore GOBBA osserva che, al momento della concessione del calcio di rigore, egli si trovava al centro dell’area di rigore a breve distanza dall’arbitro e non sarebbe perciò comprensibile perché si sarebbe dovuto rivolgere all’assistente dell’arbitro per lanciare verso il direttore di gara gli improperi descritti. I due tesserati, intervenuti all’odierno procedimento, hanno insistito nei motivi del reclamo ed il dirigente DIANI ha chiesto ammettersi la prova televisiva. - Il reclamo non può essere accolto. - Osserva la Commissione che le considerazioni proposte dalla reclamante, sottese a fornire una diversa versione dei fatti risultano contraddette dagli atti ufficiali ( rapporti di gara puntualmente compilati dall’arbitro e dal suo assistente) che assurgono al rango di fonte di prova privilegiata non superabile con la prova televisiva, nella fattispecie inammissibile. Poiché anche le sanzioni irrogate ai tesserati al Giudice Sportivo sono proporzionate alle infrazioni disciplinari commesse e devono perciò essere confermate. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo la tassa va incamerata
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