Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO COZZI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Carrarese-Monza del 28.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO MONZA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE PAOLO COZZI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 - gara Carrarese-Monza del 28.10.2001) La società Monza ha proposto reclamo contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Paolo Cozzi “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara (r.AA)”. Ha chiesto la riduzione della squalifica sostenendo che l’assistente arbitrale, a causa della sua distanza, non sarebbe stato in grado di percepire con chiarezza le parole pronunciate dal tesserato e che tale episodio, subsunto nella tipologia della condotta irriguardosa, andrebbe sanzionato con un solo turno di squalifica. All’odierna riunione il rappresentante della società e il tesserato hanno insistito nella richiesta di cui al reclamo, ribadendone le motivazioni. Va premesso che nel procedimento disciplinare sportivo l’unica verità conoscibile è quella risultante dagli atti ufficiali e tali atti, nella fattispecie, non consentono di accedere alla tesi difensiva. Nel supplemento acquisito dalla Commissione l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara dal quale risulta che al 17° del secondo tempo, dopo un’azione di gioco, il calciatore Cozzi ha urlato al suo indirizzo la frase “siete dei bastardi”. Nel medesimo supplemento l’assistente arbitrale ha precisato di essersi trovato, al momento del fatto, a circa venti metri dal calciatore con la visuale completamente libera. Tale risultanza non può essere neutralizzata dalle mere allegazioni difensive, prive di ogni riscontro. Ciò posto, si osserva che la squalifica inflitta al tesserato non eccede i limiti di un’equa sanzione, per cui non ricorrono le condizioni per modificare, sotto il profilo del quantum, la delibera gravata. Va aggiunto che i due turni di squalifica rispondono al consueto parametro sanzionatorio adottato da questa Commissione per la fattispecie delle “offese agli ufficiali di gara”. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it