Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE RENATO GRECO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara Chieti-Vis Pesaro del 28.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE RENATO GRECO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 - gara Chieti-Vis Pesaro del 28.10.2001) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Renato Greco della Vis Pesaro “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.AA)”, ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che il tesserato non avrebbe commesso alcun atto di violenza, ma si sarebbe accidentalmente scontrato con l’avversario intento ad ostacolare la sua corsa. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che gli atti ufficiali smentiscano la versione della reclamante ed ostino, quindi, a soluzioni diverse da quelle adottate dal primo giudice. Risulta dal referto di gara dell’assistente arbitrale, integralmente confermato in sede di supplemento, che il calciatore Greco è intervenuto in scivolata sull’avversario già spossessatosi del pallone e lo ha intenzionalmente colpito da tergo sulle caviglie. Il ragguaglio ufficiale consente di escludere con certezza che si sia trattato di un contatto accidentale, come sostenuto dalla società nel gravame, trovandosi l’assistente arbitrale a breve distanza ed essendo quindi in condizioni ottimali per valutare, attraverso le modalità del fatto, il comportamento del tesserato in punto di intenzione a ledere. Accertata la sussistenza dell’addebito, va tenuta ferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in quanto la stessa è adeguata e risponde al consueto parametro adottato da questa Commissione quando l’atto di violenza sia consumato mentre il pallone non è a distanza di gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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