Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. THIENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CRISTIAN BAGLIERI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 – gara San Marino-Thiene del 28.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/11/01 n. 57/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. THIENE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE CRISTIAN BAGLIERI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 46/C del 31.10.2001 - gara San Marino-Thiene del 28.10.2001) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare al calciatore Cristian Baglieri del Thiene “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. Al riguardo ha sostenuto che il calciatore, nel vedere un compagno di squadra sanguinare dal sopracciglio destro colpito da un avversario, avrebbe solo protestato con l’arbitro dicendogli “ma quando c…. fischi?”, senza pronunciare alcuna espressione ingiuriosa. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la statuizione del primo Giudice meriti conferma non consentendo gli atti ufficiali una diversa pronuncia. Dal referto di gara dell’arbitro e dal supplemento confermativo risulta che al 16° del secondo tempo il Baglieri gli ha detto ad alta voce da brevissima distanza la frase “arbitro ma quando c…. fischi? Ma vai a fare in c…”. Non risponde quindi al vero che il calciatore si sia limitato a protestare in modo irriguardoso: alla frase ammessa in sede di reclamo (“arbitro ma quando c…. fischi?”) il Baglieri ha fatto seguire un’espressione univocamente ingiuriosa per il direttore di gara (“ma vai a fare in c…”), per cui appare esatta la qualificazione giuridica del fatto formulata dal Giudice Sportivo. Si impone quindi la reiezione del gravame, dato che la sanzione irrogata è congrua e perequata alla generalità di decisioni analoghe. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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