Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L. 20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Nocerina-Viterbese del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.G. NOCERINA 1910 AVVERSO LA AMMENDA DI € 10.500 (L. 20.330.835) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Nocerina-Viterbese del 14.10.2001) Con la delibera sopra precisata il Giudice Sportivo ha irrogato l'ammenda di € 10.500 (L. 20.330.835) alla A.G. Nocerina 1910 "per ripetute grida e cori offensivi, rivolti ad un calciatore della squadra ospite, espressivi di discriminazione razziale". Avverso tale delibera ha proposto tempestivo reclamo la suindicata società, chiedendo una congrua riduzione dell'ammenda irrogata. Nel proprio reclamo la società, richiamando i rapporti dell'arbitro e di un suo assistente: sostiene che i contestati cori siano stati elevati da una minoranza del pubblico, in sole tre occasioni e per 3 o 4 secondi ciascuna; sostiene, inoltre, che la maggioranza del pubblico si sia dissociata da quei cori, rivolgendo applausi al calciatore offeso ed a tale proposito chiede un supplemento di rapporto arbitrale; comunque nega che la contestata condotta di una parte del pubblico possa configurarsi come discriminatoria; insiste, infine, per la riduzione dell'ammenda, sia in applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 10, co. 2° C.G.S., sia in considerazione della sua sproporzione economica, rispetto all'incasso totale della partita, pari a circa 49 milioni. All’odierna riunione è intervenuto il rappresentante della società, assistito da un proprio difensore, che ha insistito nel reclamo, illustrandone le motivazioni. La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno acquisire un supplemento del rapporto arbitrale, ma da tale supplemento non sono emersi elementi di rilevanza diversa, rispetto a quelli risultanti dal referto di gara. Pertanto la ricostruzione dei fatti, proposta dalla società reclamante, risulta sostanzialmente smentita dall’esame dei documenti ufficiali. Infatti, mentre i cori espressivi di discriminazione razziale sono stati riconosciuti dalla stessa reclamante, da quei documenti non risulta comprovato alcun comportamento, idoneo ad escludere o ridurre la responsabilità della detta società per tali eventi. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, quindi, è da considerare adeguata e va confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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