Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DAVIDE SINIGAGLIA (CALCIO PADOVA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Lucchese-Padova dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE DAVIDE SINIGAGLIA (CALCIO PADOVA)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.
n. 56/C del 14.11.2001 - gara Lucchese-Padova dell’11.11.2001)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore
Davide Sinigaglia, richiedendo la revoca della sanzione per non avere
commesso il fatto addebitatogli. Il ricorrente ha motivato la sua richiesta sul
presupposto di un errore di identificazione da parte dell’assistente arbitrale il
quale al momento del fatto voltava le spalle alla panchina e, pur potendo aver
udito l’insulto, ha poi proceduto ad una casuale identificazione di uno dei
componenti la panchina stessa.
Allo scopo di accertare la verosimiglianza dei fatti accreditati nel ricorso
(non sufficientemente precisati nel rapporto di gara) la Commissione ha
ritenuto opportuno richiedere un supplemento di rapporto all’assistente
arbitrale.
In tale sede l’ufficiale di gara ha precisato, con dovizia di particolari, la
dinamica dei fatti e principalmente la sicura identificazione dell’autore degli
insulti, avvenuta anche grazie all’intervento del direttore di gara.
Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di
accoglimento.
Le risultanze degli atti ufficiali, sempre muniti di fede privilegiata, quale
anche integrata con successivi accertamenti, non lascia dubbi sulla
responsabilità del calciatore Davide Sinigaglia per i fatti addebitatigli. Di
conseguenza la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e
proporzionata alla gravità dei fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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