Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DAVIDE SINIGAGLIA (CALCIO PADOVA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Lucchese-Padova dell’11.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE DAVIDE SINIGAGLIA (CALCIO PADOVA) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Lucchese-Padova dell’11.11.2001) Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore Davide Sinigaglia, richiedendo la revoca della sanzione per non avere commesso il fatto addebitatogli. Il ricorrente ha motivato la sua richiesta sul presupposto di un errore di identificazione da parte dell’assistente arbitrale il quale al momento del fatto voltava le spalle alla panchina e, pur potendo aver udito l’insulto, ha poi proceduto ad una casuale identificazione di uno dei componenti la panchina stessa. Allo scopo di accertare la verosimiglianza dei fatti accreditati nel ricorso (non sufficientemente precisati nel rapporto di gara) la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di rapporto all’assistente arbitrale. In tale sede l’ufficiale di gara ha precisato, con dovizia di particolari, la dinamica dei fatti e principalmente la sicura identificazione dell’autore degli insulti, avvenuta anche grazie all’intervento del direttore di gara. Ritiene la Commissione che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Le risultanze degli atti ufficiali, sempre muniti di fede privilegiata, quale anche integrata con successivi accertamenti, non lascia dubbi sulla responsabilità del calciatore Davide Sinigaglia per i fatti addebitatigli. Di conseguenza la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla gravità dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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