Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIROLAMO BIZZARRI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ERMES PAOLETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Gubbio- Brescello dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIROLAMO BIZZARRI E
AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ERMES
PAOLETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Gubbio-
Brescello dell’11.11.2001)
Con ricorso del 15 novembre 2001 la U.S. Brescello ricorreva avanti a
questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal
Giudice Sportivo il 14 novembre 2001, consistente nella squalifica per due
gare effettive del calciatore Girolamo Bizzarri per comportamento offensivo
verso l’arbitro e sempre per due gare nei confronti del calciatore Ermes
Paoletti per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, relativamente
al Bizzarri, che la frase rivolta all’arbitro non tendesse ad offendere in modo
diretto il direttore di gara, ma bensì a criticarne la direzione tecnica e
relativamente al Paoletti che l’atto di violenza da egli commesso fosse
avvenuto in azione di gioco.
La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita
dagli atti ufficiali di gara.
In vero, relativamente al Bizzarri, non può negarsi il carattere
gravemente offensivo delle espressioni profferite in direzione dell’arbitro, né,
relativamente al Paoletti, la precisa identificazione temporale del fallo
contenuta nel rapporto dell’assistente arbitrale.
Il comportamento dei due calciatori appare connotato dalle
caratteristiche di offensività e violenza, che non possono non confermare la
decisione adottata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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