Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIROLAMO BIZZARRI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ERMES PAOLETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Gubbio- Brescello dell’11.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIROLAMO BIZZARRI E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ERMES PAOLETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Gubbio- Brescello dell’11.11.2001) Con ricorso del 15 novembre 2001 la U.S. Brescello ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 14 novembre 2001, consistente nella squalifica per due gare effettive del calciatore Girolamo Bizzarri per comportamento offensivo verso l’arbitro e sempre per due gare nei confronti del calciatore Ermes Paoletti per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, relativamente al Bizzarri, che la frase rivolta all’arbitro non tendesse ad offendere in modo diretto il direttore di gara, ma bensì a criticarne la direzione tecnica e relativamente al Paoletti che l’atto di violenza da egli commesso fosse avvenuto in azione di gioco. La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare smentita dagli atti ufficiali di gara. In vero, relativamente al Bizzarri, non può negarsi il carattere gravemente offensivo delle espressioni profferite in direzione dell’arbitro, né, relativamente al Paoletti, la precisa identificazione temporale del fallo contenuta nel rapporto dell’assistente arbitrale. Il comportamento dei due calciatori appare connotato dalle caratteristiche di offensività e violenza, che non possono non confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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