Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ GELA J.T. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SANTO MATINELLA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Palmese-Gela dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GELA J.T. AVVERSO LA SQUALIFICA PER
DUE GARE DEL CALCIATORE SANTO MATINELLA (Delibera G.S. Com.
Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Palmese-Gela dell’11.11.2001)
Con la delibera sopra precisata il Giudice Sportivo ha squalificato per
due gare effettive il calciatore Santo Matinella della società Gela J.T. "per atto
di violenza verso un avversario a gioco fermo".
Avverso tale delibera ha proposto tempestivo reclamo la suindicata
società, chiedendo la riduzione ad una sola gara della sanzione inflitta a quel
calciatore.
Nel proposto reclamo la società non contesta il comportamento
addebitato al calciatore nel rapporto arbitrale, ma sostiene che l’episodio
sanzionato sia avvenuto nella contesa per un fallo laterale con altro calciatore
della squadra avversaria, anch’egli espulso, come risulta dal detto rapporto, e
conseguentemente propone che l’addebito sia da configurare come ipotesi di
reciproche scorrettezze e sia, quindi, da censurare con una ridotta squalifica.
La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno acquisire un
supplemento del rapporto arbitrale, al fine di accertare la dinamica dei fatti, in
quel rapporto separatamente addebitati al suindicato calciatore Santo
Matinella ed al calciatore Davide Carfora della squadra avversaria, anch’egli
espulso contemporaneamente al primo e sanzionato con uguale squalifica.
Da quel supplemento è emerso che i fatti addebitati ai due calciatori
erano contestualmente avvenuti con azioni reciprocamente violente, volte ad
affermare il diritto di rimessa in gioco della palla, uscita in fallo laterale.
In conformità a precedenti decisioni di questa Commissione, tali azioni
sono da considerare distinte dalle azioni commesse a gioco fermo, in quanto
riconducibili ad attività preparatorie alla ripresa del gioco stesso e, quindi,
assimilabili ad azioni commesse a gioco attivo.
Così ricostruiti i fatti contestati, è da considerare sanzione adeguata la
squalifica per una sola gara, come richiesto dalla società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al calciatore
Santo Matinella ad una gara.
La tassa va restituita.
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