Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA AVVERSO LA AMMENDA DI € 5.000 (L. 9.681.350) CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Martina-Foggia del 10.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. MARTINA AVVERSO LA AMMENDA DI
€ 5.000 (L. 9.681.350) CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER
DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S.
Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Martina-Foggia del 10.11.2001)
Avverso i provvedimenti in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C.
Martina richiedendo:
A) per il calciatore Antonino Cardinale la riduzione della squalifica,
motivata dal fatto che la valutazione del Giudice Sportivo è avvenuta
sull’erroneo presupposto che l’infrazione del calciatore sia avvenuta “a gioco
fermo” mentre la stessa è avvenuta in circostanze tali (reazione a precedente
fallo di gioco dallo stesso subito) da poter essere assimilata a situazione di
“gioco attivo”: la circostanza è anche avvalorata dal fatto che l’arbitro, nel suo
referto ha precisato che il fallo è stato commesso “contemporaneamente” al
suo fischio che interrompeva il gioco.
B) Per la società la riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida
motivata con l’eccessiva onerosità della sanzione rispetto alla reale portata
dei fatti addebitati.
Dall’esame degli atti ufficiali e dalla verifica dei motivi del ricorso, la
Commissione ha ritenuto di poter parzialmente accogliere l’istanza.
A) Per quanto riguarda il calciatore Antonino Cardinale la Commissione
rileva che nel referto arbitrale emerge chiaramente che la condotta sanzionata
(gomitata al volto dell’avversario) è avvenuta “contemporaneamente” al fischio
arbitrale, integrandosi quindi come azione fallosa a gioco attivo e come tale
meritevole di sanzione limitata alla squalifica per una giornata di gara.
B) Per quanto riguarda la sanzione inflitta alla società Martina, rilevata
la consistenza dei fatti addebitati ed il generale contesto del comportamento
tenuto dagli sportivi locali prima, durante e dopo la gara (quale emergente
dagli atti ufficiali), la Commissione ritiene equa e proporzionata alla entità dei
fatti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al
calciatore Antonino Cardinale ad una gara e confermando le sanzioni
dell’ammenda e della diffida inflitte alla società A.C. Martina.
La tassa va restituita.
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