Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.250 (L. 2.420.337) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 50/C del 7.11.2001 – gara Pro Vercelli-Novara del 4.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI € 1.250 (L. 2.420.337) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 50/C del
7.11.2001 - gara Pro Vercelli-Novara del 4.11.2001)
Con ricorso del 13 Novembre 2001, la U.S.Pro Vercelli Calcio ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento
irrogato dal Giudice Sportivo il 7 Novembre 2001, consistente nell’ammenda
di 1.250 euro irrogata a causa del comportamento messo in atto dai propri
sostenitori nel corso e al termine della gara Pro Vercelli- Novara del 4
Novembre 2001.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che lo
striscione esposto dai propri tifosi non avesse alcun carattere offensivo; che i
cori reciprocamente indirizzati dalle tifoserie avessero carattere ironico e non
razzista; che i fatti successivi al termine della partita si fossero risolti senza
alcun danno alle persone e alle cose.
Osserva questa Commissione che i fatti così come descritti negli atti
ufficiali di gara conducono da un lato a una diversa valutazione dei fatti
incriminati, mentre dall’altro confermano l’equità della sanzione disposta dal
giudice di primo grado.
Lo striscione esposto nella curva, rilevato dal collaboratore dell’Ufficio
Indagini, non aveva, in realtà intento offensivo. Deve, inoltre, evidenziarsi che
il contenuto razzista dei cori non viene analiticamente descritto dal direttore di
gara, che si limita a qualificarli razzisti, senza descriverne esattamente il
contenuto; sarebbe stato ad avviso di questa Commissione più opportuna una
descrizione puntuale delle espressioni offensive.
Diversamente il lancio di oggetti verso il pullman dei calciatori del
Novara e il tentativo di aggressione agli stessi scongiurato dall’intervento delle
forze dell’ordine concreta un comportamento offensivo e potenzialmente
pericoloso tale da giustificare di per sè stesso l’irrogazione dell’ammenda
nella proporzione identificata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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