Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28.11.2001 DELL’ALLENATORE MASSIMO SILVA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Sant’Anastasia- Catanzaro dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 28.11.2001 DELL’ALLENATORE MASSIMO
SILVA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Sant’Anastasia-
Catanzaro dell’11.11.2001)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
A.C. Sant’Anastasia per richiedere la riduzione della sanzione, contestando la
natura offensiva delle frasi rivolte all’arbitro dell’allenatore Silva e
sottolineando che il comportamento di quest’ultimo era animato dalla
intenzione di attenuare la contestazione all’arbitro stesso, da parte di altri
dirigenti della medesima società.
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento.
Dagli atti ufficiali risulta effettivamente evidenziato l’iniziale lodevole
intento dell’allenatore Silva di attenuare la violenta contestazione all’arbitro
operata da un dirigente della società Sant’Anastasia, ma le frasi
successivamente rivolte all’arbitro integrano un inequivocabile comportamento
offensivo del medesimo Silva nei confronti dell’arbitro.
In tale ottica la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e
proporzionata all’entità dei fatti addebitati.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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