Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.000 (L. 1.936.270) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO SBRIZZO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 – gara Pescara-Avellino del 25.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.000 (L. 1.936.270) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE ALESSANDRO SBRIZZO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 69/C del 28.11.2001 - gara Pescara-Avellino del 25.11.2001) Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per tre gare effettive il calciatore del Pescara Calcio Alessandro Sbrizzo per aver tenuto comportamento irriguardoso verso l’arbitro spingendo lo stesso con il petto e veniva altresì irrogata alla società Pescara Calcio l'ammenda di 1.000 euro per presenza nel recinto di gioco di numerose persone non autorizzate che per il loro allontanamento provocavano ritardo sull’ora d’inizio della gara; al termine, mentre gli ufficiali di gara lasciavano l’impianto sportivo alcune persone non identificate rivolgevano ai medesimi frasi offensive. Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società, depositando articolata memoria descrittiva dei fatti. Nella medesima si sostiene che il comportamento del calciatore (l’avere, in particolare, spinto il direttore di gara con il proprio petto) era da considerarsi assolutamente involontario e fortuito e provocato esclusivamente dalla vicinanza tra l’arbitro ed il calciatore; che le espressioni pronunciate dal calciatore erano da considerarsi istintive e volgari ma non certo irrispettose; e, più in generale, che il comportamento del calciatore era da inquadrarsi in una vigorosa manifestazione di protesta tenuta negli ultimissimi minuti della gara - e pertanto dopo quasi due ore di prolungato sforzo atletico - senza peraltro alcuna volontà di mancare di rispetto al direttore di gara. Quanto all'ammenda, si evidenziava invece che le persone allontanate dal direttore di gara non si trovavano nel recinto di gioco, che le stesse erano comunque da considerare “autorizzate”, trattandosi di addetti al servizio di ordine e che le persone che a fine gara ebbero a rivolgere frasi offensive all’arbitro stazionavano all’esterno del recinto che delimita l’impianto e furono subito allontanate mentre addetti al servizio accompagnavano la terna arbitrale all’imbocco dell’autostrada. Tanto premesso, si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica irrogata allo Sbrizzo ad una sola giornata di gara e comunque la riduzione della squalifica nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell'ammenda al minimo. All’odierna seduta il calciatore Alessandro Sbrizzo e il segretario della società Pescara Calcio Sig. Luigi Gramenzi si sono riportati al reclamo. Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento. Dalla lettura del rapporto arbitrale si evince con assoluta chiarezza la condotta irriguardosa tenuta dal calciatore (desumibile dalla pronuncia ad alta voce di espressione volgare) e la circostanza che la stessa fu accompagnata da atto di impeto che - secondo quanto dichiara espressamente il direttore di gara - non era diretto a colpirlo intenzionalmente, ma soltanto a dare più vigore alla protesta. Tanto giustifica la conseguente riduzione di una giornata di squalifica al calciatore del Pescara Sbrizzo. Quanto all'ammenda si osserva, invece, che la sanzione irrogata si rivela assolutamente equa e proporzionata in relazione ai fatti di cui al provvedimento impugnato; in tale parte, quindi, il reclamo proposto va rigettato. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Sbrizzo; conferma nel resto. La tassa va restituita.
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