Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE AL CAMPO DI GIOCO E AVVERSO LA AMMENDA DI € 26.000 (L. 50.343.020) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del 21.11.2001 – gara Catanzaro-Cavese del 18.11.2001)
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Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER SEI GARE AL CAMPO DI GIOCO E AVVERSO LA
AMMENDA DI € 26.000 (L. 50.343.020) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del
21.11.2001 - gara Catanzaro-Cavese del 18.11.2001)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
U.S. Catanzaro allo scopo di richiedere la revoca delle sanzioni inflitte ed, in
via subordinata, una loro congrua riduzione.
Le predette richieste vengono sostenute, nel reclamo esaminato dalla
Commissione, dai seguenti motivi:
1) il provvedimento risulta di eccessiva gravità anche in considerazione di
precedenti comportamenti, sempre corretti e leali, sia della società che
del pubblico di Catanzaro;
2) i deprecabili incidenti sono stati provocati da tre individui esagitati
mentre la quasi totalità dei tifosi (circa 4.000) non ha mai ecceduto in
atteggiamenti pericolosi per la terna arbitrale;
3) la gara, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, non è
mai stata sospesa e gli ufficiali di gara hanno svolto fino alla fine il loro
compito senza turbamenti di sorta, tanto da annullare alla squadra di
casa una rete al 94’;
4) il Giudice Sportivo non ha minimamente tenuto conto della fattiva
collaborazione di dirigenti e calciatori del Catanzaro nel limitare i danni
sofferti dagli ufficiali di gara;
5) quanto agli eventi verificatisi fuori dallo stadio dopo la fine della partita,
e seguentemente all’aeroporto di Lamezia Terme, la ricorrente
sottolinea che per gli stessi la società non può essere sanzionata, a
norma dell’art. 11 comma 1 del C.G.S., in quanto non risulta in alcun
modo violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1 del C.G.S..
All’odierna riunione la società ricorrente è stata rappresentata dal
legale di fiducia, il quale, ribaditi i motivi del ricorso ha insistito per una
sostanziale riforma della decisione del Giudice Sportivo.
Ritiene la Commissione che alcuni motivi del ricorso siano meritevoli di
considerazione.
Dall’attento esame delle motivazioni sviluppate dal Giudice Sportivo nel
suo provvedimento non risulta infatti considerato il comportamento tenuto dai
dirigenti della società e da calciatori della squadra del Catanzaro, circostanza
invece ampiamente riportata, con apprezzamento e riconoscimenti, sia nel
rapporto dell’arbitro che in quello dell’assistente vittima della prima
aggressione: tutto ciò non può non essere considerato funzionale alla pronta
identificazione dei responsabili dei fatti violenti eseguita nella stessa giornata
dalla Digos.
Nelle stesse motivazioni, vengono inoltre riportati fra gli elementi
concorrenti alla graduazione della sanzione, anche la tentata aggressione agli
ufficiali di gara da parte di alcuni facinorosi nell’aeroporto di Lamezia Terme:
una tale situazione, a norma dell’art. 11 comma 1 del C.G.S., può essere
oggetto di sanzione a carico di società solo laddove risulti violato l’art. 10
comma 1, che vieta il sostegno finanziario da parte della società a gruppi
organizzati di propri tifosi.
Tale concomitanza di circostanze non è desumibile né dagli atti ufficiali
né, nel caso concreto, dall’uso dei normali mezzi istruttori a disposizione di
questa Commissione, che da un lato ritiene necessario rimettere gli atti alla
Procura Federale per gli accertamenti del caso, ma dall’altro non può non
escludere dalla graduazione della sanzione, nel presente procedimento, gli
elementi invece valutati dal Giudice Sportivo.
Pertanto la Commissione, verificata la sussistenza di circostanze
attenuanti e la non applicabilità attuale della norma sanzionatoria contenuta
nell’art. 11, 1° comma del C.G.S., giudica appropriata ai fatti contestati alla
U.S. Catanzaro la sanzione della squalifica del campo per quattro giornate di
gara con la conferma dell’ammenda di euro 26.000, che appare congrua in
relazione a tutti gli eventi accertati attraverso i rapporti degli ufficiali di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a quattro gare la
squalifica inflitta al campo di gioco; conferma nel resto.
R i m e t t e
gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza relativamente
all’eventuale violazione dell’art. 11, comma 2, in riferimento all’art. 10, comma
1, del C.G.S..
La tassa va restituita.
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