Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMILIANO FANESI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 – gara Pescara-Sassari Torres del 23.12.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE MASSIMILIANO FANESI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 - gara Pescara-Sassari Torres
del 23.12.2001)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. Tale
richiesta veniva motivata sulla diversa valutazione della frase oggetto della
sanzione, evento che la ricorrente ammette ma giudica di natura
semplicemente irriguardosa e non offensiva, come qualificata dal Giudice
Sportivo.
All’odierna riunione è intervenuto il calciatore Massimiliano Fanesi con
un rappresentante della società.
In tale sede, ribadendo i motivi del ricorso, si è confermato che la frase
pronunciata dal calciatore deve essere intesa come generica imprecazione
per la mancata concessione di un calcio di punizione, senza alcun intento
offensivo nei confronti dell’arbitro.
Ritiene la Commissione che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
In effetti la ricostruzione dei fatti contenuta nel reclamo non contrasta
con quanto riportato nel referto arbitrale, sicchè si tratta esclusivamente di
valutare la qualificazione della frase profferita dal calciatore.
Questa Commissione ha costantemente considerato frasi simili a quella
in oggetto come irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara ma non
offensive.
Pertanto si ritiene più equa e proporzionata la sanzione della squalifica
per una sola giornata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore
Massimiliano Fanesi ad un giornata di gara.
La tassa va restituita.
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