Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FEDERICO GASTASINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 – gara Valenzana-Poggibonsi del 23.12.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 09/01/02 n. 97/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE FEDERICO GASTASINI
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 91/C del 27.12.2001 - gara Valenzana-Poggibonsi
del 23.12.2001)
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica. Tale
richiesta veniva motivata con una ricostruzione della dinamica dei fatti
secondo cui la gomitata inferta dal calciatore Gastasini ad un avversario
veniva inserita nel contesto di un’azione offensiva della squadra del
Poggibonsi, durante la quale il predetto calciatore, per guadagnare una più
favorevole posizione, tentava di divincolarsi dalla stretta marcatura
dell’avversario; sicchè ogni profilo di violenza, sotto l’aspetto oggettivo ed
intenzionale, andava escluso.
In tale ottica l’azione sanzionata non può ritenersi avulsa dal generale
contesto del gioco attivo, anche se in quel momento la palla era comunque
lontana dai calciatori venuti a contatto.
Allo scopo di verificare l’attendibilità della ricostruzione dei fatti
sostenuta nel ricorso, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere
all’assistente arbitrale un supplemento di rapporto.
In tale sede l’ufficiale di gara, integrando il primo rapporto, ha
specificato che il calciatore Gastasini ha colpito l’avversario dopo che un altro
difensore aveva già rinviato la palla fuori dall’area di rigore e che quindi
l’azione offensiva del Poggibonsi doveva ritenersi già conclusa.
Dall’esame degli atti ufficiali emerge la totale inattendibilità della
ricostruzione dei fatti avvalorata dalla ricorrente. Di conseguenza la
Commissione ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso valutando equa
e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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