Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MICHELE TAMBELLINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 – gara Puteolana-Foggia del 6.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MICHELE TAMBELLINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 - gara Puteolana-Foggia del 6.1.2002) Michele Tambellini, calciatore con il ruolo di portiere del Foggia Calcio veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate di gara “per atto di particolare violenza ai danni di un raccattapalle che veniva colpito al volto provocandogli sanguinamento del naso, a seguito di comportamento ostruzionistico del suddetto”. Avverso detto provvedimento interponeva rituale impugnazione la società Foggia deducendo, in sintesi, che la sanzione doveva essere ridotta posto che la condotta addebitata al Tambellini era stata posta in essere, in reazione a fatto ingiusto altrui. Sul punto si deducevano quindi una serie di principi correttamente espunti dal diritto penale in materia di provocazione. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali e i motivi di appello osserva: il fatto è pacifico; è ammesso dalla ricorrente; è stato valutato nella sua intierezza da parte del primo giudice, né questa Commissione ritiene doversi discostare dalla decisione assunta e qui impugnata. I principi dedotti nella motivazione dell’appello sono corretti ma in una fattispecie devoluta alla decisione di un giudice penale e non a quelli di un giudice sportivo. Colpire un giovanissimo raccattapalle al volto, attingerlo al naso e causargli una perdita di sangue, costituisce atto di violenza che non trova attenuazione alcuna, anche se lo stesso stava tenendo una condotta volta a far passare del tempo così tentando di far mantenere alla sua squadra l’esiguo vantaggio conseguito sino al prossimo termine della gara . A parte infatti che di tale perdita di tempo l’arbitro ne avrebbe disposto il recupero, rimane il fatto che un tesserato non può mai, in nessuna occasione, e per nessun motivo, porre in essere atti di violenza. Il fatto, così come descritto dall’ufficiale di gara appare di particolare gravità e la entità della sanzione inflitta che del resto già prende in considerazione il contesto nel quale si è verificata, non merita censura alcuna. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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