Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 23.1.2002 DELL’ALLENATORE LUCIANO FILIPPI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 – gara Castelnuovo G. – Montevarchi del 6.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' MONTEVARCHI C. AQUILA 1902 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 23.1.2002 DELL’ALLENATORE LUCIANO FILIPPI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 - gara Castelnuovo G. – Montevarchi del 6.1.2002) Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato all’allenatore sig. Luciano Filippi la squalifica fino al 23.1.2002, per avere tenuto nei confronti degli ufficiali di gara il comportamento offensivo descritto dall’arbitro nel referto di gara, il Montevarchi chiede che la sanzione di cui sopra venga ridotta nella sua entità dovendosi, ad avviso della reclamante, considerare di tenore ironico piuttosto che offensivo l’espressione profferita nella circostanza dal proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non potere accogliere il gravame, essendo dell’avviso di non potersi porre in dubbio il contenuto obiettivamente ingiurioso delle espressioni di cui al rapporto arbitrale. Di modo che non risultando censurabile sia per quanto concerne il contestato titolo di incolpazione, sia sotto il profilo della adeguata graduazione della sanzione irrogata, il provvedimento impugnato merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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