Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALBERTO RONDINA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 – gara Trento-Gubbio del 6.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVO CALCIO TRENTO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ALBERTO RONDINA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 - gara Trento-Gubbio del
6.1.2002)
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo sanzionava il
calciatore Alberto Rondina con la squalifica per due giornate di gara per avere
colpito un avversario a gioco fermo, ha interposto tempestivo reclamo la
Società di appartenenza.
Nello stesso si assume che, contrariamente a quanto refertato
dall'assistente all'arbitro n. 1, il calciatore del Gubbio accusa un colpo ricevuto
al volto e non alle ginocchia come si legge nel documento ufficiale e che
peraltro il tutto è frutto di simulazione.
Si afferma che ciò viene evidenziato da una ripresa televisiva della
quale peraltro non si richiede la visione.
Nella parte finale si conclude per una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti e il ricorso osserva: i
motivi di doglianza sono infondati e la impugnata decisione deve essere
quindi confermata.
Il referto dell'assistente dell'arbitro è estremamente chiaro e fa rivivere
l’episodio nitidamente.
Rondina colpisce l’avversario a gioco fermo e all'altezza dei ginocchi.
Tale condotta per come è stata accertata esclude tassativamente la possibilità
di ricorrere alI'ausilio di una ripresa televisiva che è consentita solo in
fattispecie del tutto diverse .
In sintesi: laddove gli episodi di violenza sono refertati dagli ufficiali di
gara questi costituiscono unica fonte di prova.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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