Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE FRANCESCO BENUSSI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 – gara Chieti-Ascoli del 20.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE FRANCESCO BENUSSI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 - gara Chieti-Ascoli del 20.1.2002) Con la delibera sopra precisata il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Francesco Benussi della Società Ascoli Calcio 1898 perché, "dopo aver tenuto insistito e plateale comportamento "di protesta verso l'arbitrato, calciava - senza colpire - un mucchio di "neve in direzione di un assistente arbitrale, nei confronti del quale, "inoltre, assumeva atteggiamento offensivo (portiere di riserva)". Avverso tale delibera ha proposto tempestivo reclamo la suindicata società. deducendo: in primo luogo, la genericità e l'indeterminatezza del comportamento contestato allo squalificato calciatore per non essere stati specificati nel rapporto dell'assistente arbitrale - cui l'arbitro fa riferimento nel suo referto - le parole ed i gesti di protesta rivolti dal Benussi all'arbitro, né le frasi irriguardose e scurrili, rivolte a quell'assistente; in secondo luogo, l'erronea valutazione dei gesti delle braccia, con cui lo stesso Benussi avrebbe "mandato a quel paese" l'assistente arbitrale nonché del calcio ad un mucchio di neve in direzione del detto assistente. Pertanto, la società reclamante ha esibito alcune fotografie, a dimostrazione della situazione d'innevamento del campo nei pressi della panchina ed ha richiesto l'annullamento della sanzione inflitta al calciatore o comunque la sua riduzione ad una sola gara. La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di rapporto all'assistente arbitrale, che lo ha fornito. In tale supplemento l'ufficiale di gara ha confermato che il Benussi, seduto in panchina, a gioco ancora fermo si alzava, portandosi al limite dell'area tecnica ed ha precisato che a quel punto il calciatore si rivolgeva all'arbitro con le seguenti frasi: "Che cazzo fai. Lo devi buttare fuori", alzando contemporaneamente le mani; quindi, invitato a moderare il suo comportamento dall'assistente arbitrale, il Benussi si girava verso di lui, dava un calcio ad un mucchio di neve e gli rivolgeva le seguenti frasi: “Vaffanculo. Invece di guardare noi, guarda il campo e non rompere i "coglioni". Copia di tale supplemento è stata consegnata al rappresentante della società reclamante, il quale, intervenuto all'odierna riunione, ha insistito nel proposto reclamo e, in particolare, ha contestato l'efficacia probatoria dell'acquisito supplemento - a suo avviso - contenente fatti nuovi, rispetto a quelli contestati. Osserva, dunque, la Commissione che, ai sensi dell'art. 31, lettera A/1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti nonché i relativi supplementi "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati, in "occasione dello svolgimento delle gare". Pertanto, secondo la citata disposizione, tali documenti sono tutti fra loro parificati e sono tutti fonte di prova privilegiata dei fatti di gara, non contestabili da affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi. Inoltre, in conformità all'orientamento espresso dalla C.A.F. (C.U. n. 35/C - 8/5/1992, App. Pol. Audax Calcio) la Commissione osserva che i fatti risultanti dai documenti ufficiali non possono essere distinti dalle valutazioni espresse sui fatti stessi dall'ufficiale di gara - semprechè tra fatti accertati e loro valutazioni non si manifestino insanabili illogicità essendo altrimenti inficiata l'efficacia di prova privilegiata, riconosciuta a quei documenti. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, é evidente: da un lato, che l'acquisito supplemento non contiene alcun fatto nuovo rispetto al comportamento contestato al Benussi nel rapporto dell'assistente arbitrale, ma soltanto integra e specifica i fatti già censurati in quel rapporto; dall'altro lato, che le censure contenute nel rapporto sono logicamente conseguenti ed adeguate ai comportamenti precisati nel supplemento. In conclusione, complessivamente valutati i fatti, come risultanti da tutti i documenti ufficiali acquisiti, la Commissione, mentre raccomanda una maggiore completezza negli iniziali rapporti da parte degli ufficiali di gara, ritiene proporzionata alla gravità di tali fatti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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