Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ENRICO MALATESTA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 – gara Alessandria-Meda del 20.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 06/02/02 n. 120/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ENRICO MALATESTA
(Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 - gara Alessandria-Meda del
20.1.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato
per due gare il calciatore Enrico Malatesta della società U.S. Alessandria
Calcio per “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società sostenendo che il
calciatore Malatesta non avrebbe dato una gomitata a gioco fermo ad un
calciatore avversario, ma avrebbe “compiuto un gesto ampio del braccio” nel
tentativo di divincolarsi dalla stretta in cui era venuto a trovarsi, cadendo
avvinghiato con l’altro calciatore.
Questa ricostruzione dei fatti non corrisponde a quanto si legge nel
rapporto dell’arbitro, il quale precisa che il Malatesta ha rifilato una gomitata
all’avversario “a gioco fermo”, cioè dopo che i due calciatori erano caduti a
terra nella precedente azione di giuoco.
Pertanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo va confermata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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