Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SERGIO ACTIS DATO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 – gara Imolese-Trento del 27.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. IMOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE SERGIO ACTIS DATO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 - gara Imolese-Trento del 27.1.2002) Con ricorso del 5 Febbraio 2002 la A.C. Imolese ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 30 Gennaio 2002 consistente nella squalifica per due gare del giocatore Sergio Actis Dato per comportamento offensivo nei confronti dell’assistente arbitro durante la partita Imolese-Trento del 27 Gennaio 2002. Nel ricorso citato la società reclamante esprimeva, difatti, alcune perplessità sul fatto che il calciatore avesse realmente pronunciato la frase a lui attribuita dall’assistente arbitrale. I fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara costituiscono, comunque, fonte di prova privilegiata e la società reclamante non ha provato la veridicità della sua interpretazione dei fatti. Il comportamento di cui trattasi concreta una condotta offensiva in evidente contrasto con i principi di lealtà e sportività cui devono uniformarsi i comportamenti dei tesserati federali. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi, congrua in relazione ai fatti descritti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it