Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICASE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE BERARDINO DI MURO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 – gara Tricase-Fasano del 27.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' TRICASE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE BERARDINO DI
MURO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 - gara Tricase-Fasano
del 27.1.2002)
Con ricorso del 31 Gennaio 2002 la società Tricase Calcio ricorreva
avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento
irrogato dal Giudice Sportivo il 30 Gennaio 2002 consistente nella squalifica
per quattro gare del giocatore Di Muro per comportamento ingiurioso nei
confronti dell’arbitro durante la gara Tricase-Fasano del 27 Gennaio 2002.
Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che il
comportamento del calciatore non aveva alcun carattere aggressivo ed era
avvenuto in una fase concitata del gioco. Inoltre, secondo la reclamante, il Di
Muro si era immediatamente e ripetutamente scusato per il gesto commesso.
Dalla ricostruzione dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara
appare evidente che l’atteggiamento del calciatore non aveva alcuna finalità
violenta e che l’intento dello stesso fosse in realtà quello di ottenere
spiegazioni sulle decisioni del direttore di gara. L’espressione volgare
utilizzata dal Di Muro aveva un carattere esclamativo e non era rivolta a
ledere l’onore dell’arbitro.
Il comportamento del Di Muro si concreta in una fattispecie certamente
gravemente irriguardosa ma non ingiuriosa e deve, quindi, essere sanzionato
in misura inferiore a quanto previsto dal Giudice di primo grado.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Berardino
di Muro a due gare.
La tassa va restituita.
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