Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRICASE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE BERARDINO DI MURO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 – gara Tricase-Fasano del 27.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/02/02 n. 129/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' TRICASE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE BERARDINO DI MURO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 - gara Tricase-Fasano del 27.1.2002) Con ricorso del 31 Gennaio 2002 la società Tricase Calcio ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 30 Gennaio 2002 consistente nella squalifica per quattro gare del giocatore Di Muro per comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro durante la gara Tricase-Fasano del 27 Gennaio 2002. Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che il comportamento del calciatore non aveva alcun carattere aggressivo ed era avvenuto in una fase concitata del gioco. Inoltre, secondo la reclamante, il Di Muro si era immediatamente e ripetutamente scusato per il gesto commesso. Dalla ricostruzione dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara appare evidente che l’atteggiamento del calciatore non aveva alcuna finalità violenta e che l’intento dello stesso fosse in realtà quello di ottenere spiegazioni sulle decisioni del direttore di gara. L’espressione volgare utilizzata dal Di Muro aveva un carattere esclamativo e non era rivolta a ledere l’onore dell’arbitro. Il comportamento del Di Muro si concreta in una fattispecie certamente gravemente irriguardosa ma non ingiuriosa e deve, quindi, essere sanzionato in misura inferiore a quanto previsto dal Giudice di primo grado. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Berardino di Muro a due gare. La tassa va restituita.
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