Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERMANA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 – gara Catania-Fermana del 27.1.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FERMANA CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 1.000 (Delibera G.S. Com. Uff.n. 112/C del 30.1.2002 - gara Catania-Fermana del 27.1.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Fermana Calcio l’ammenda di euro 1.000 “perché propri tesserati in campo avverso non identificati provocavano danni ad alcune strutture degli spogliatoi (obbligo risarcimento danni)“. Per ottenere l’annullamento della sanzione ha proposto reclamo la predetta società escludendo che i propri tesserati possano avere causato i danni lamentati tra l’altro non contestati durante la permanenza della squadra negli spogliatoi. Osserva la Commissione che la tesi della reclamante è smentita dagli atti ufficiali. Invero il Commissario di Campo ha riferito nel proprio rapporto di avere direttamente constatato che negli spogliatoi destinati alla Fermana risultavano danneggiate tre porte e divelto un braccio della doccia. Il reclamo non può perciò essere accolto. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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