Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. LANCIANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR) CALCIATORE MANOLO PESTRIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 125/C del 13.2.2002 – gara Castel di Sangro-Lanciano del 10.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. LANCIANO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E AVVERSO LA SQUALIFICA PER
UNA GARA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR) CALCIATORE
MANOLO PESTRIN (Delibera G.S. Com. Uff.n. 125/C del 13.2.2002 - gara
Castel di Sangro-Lanciano del 10.2.2002)
L'arbitro della gara Castel di Sangro/Lanciano, disputata il 10.2.02,
riferisce nel proprio rapporto di aver espulso il calciatore Manolo Pestrin
(Lanciano) perchè "al termine del primo tempo colpiva volontariamente un
avversario con una ginocchiata ai testicoli facendolo cadere a terra".
Il Giudice Sportivo, valutato questo atto di particolare violenza verso un
avversario, ha inflitto al calciatore la squalifica per quattro gare effettive.
Per ottenere una riduzione della sanzione, ha interposto rituale reclamo la
società sostenendo che per tutto il primo tempo il Pestrin è stato oggetto di
insulti ed invettive da parte dei dirigenti e dei calciatori appartenenti alla
compagine antagonista che, al termine della prima frazione di giuoco, lo
avvicinavano con fare minaccioso. Aggiunge che in tale frangente il
Pestrin fu circondato minacciosamente dai calciatori avversari perchè un
loro compagno, certo Roberto De Palma, era caduto a terra simulando di
essere stato da lui colpito e, allo scopo di allontanare da se uno di essi che
lo aveva preso per il collo spingendolo e proferendo epiteti ingiuriosi, alzò
una gamba colpendolo nel modo descritto nel rapporto di gara.
Conclude la società che la sanzione inflitta deve essere ridotta poichè il
fallo fu commesso dal proprio calciatore in reazione all’aggressione subita da
parte degli avversari, come risulta indiscutibile dall'esame del filmato della
gara di cui chiede l’ammissione. Intervenuta all'odierno dibattimento per il
tramite di un proprio rappresentante, la reclamante ha insistito nei motivi del
ricorso. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede, l'arbitro ha
precisato di aver direttamente percepito l’animata discussione tra i calciatori e
di aver visto il Pestrin colpire un avversario nel modo descritto senza peraltro
aver rilevato fatti violenti a suo danno. La tesi della reclamante è perciò
smentita dagli atti ufficiali e tuttavia il reclamo può essere accolto in punto di
sanzione ridotta secondo criteri di equità, tenuto conto del complessivo
contesto in cui i fatti si sono verificati.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a tre giornate più una
per recidività in ammonizione (XI INFR) la squalifica inflitta al calciatore
Manolo Pestrin della S.S. Lanciano Calcio.
La tassa va restituita.
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