Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 15.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA AL CAMPO DI GIOCO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Palmese-Foggia del 3.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/02/02 n. 142/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 15.000 E AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA AL CAMPO DI GIOCO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Palmese-Foggia del 3.2.2002) Avverso il provvedimento in epigrafe la società A.S. Palmese Calcio ha presentato reclamo contestando l'estrema severità del provvedimento. La ricorrente sottolinea il grave danno tecnico ed economico derivante dalla squalifica del campo e l'assoluta sproporzione tra la sanzione economica e gli incassi medi registrati dalla società stessa. Quanto agli eventi contestati la medesima ricorrente precisa che il lancio dei petardi "fragorosamente esplosi" in prossimità del direttore di gara è opera dei tifosi ospiti, in ciò contestando il referto arbitrale. Analogamente si contesta la veridicità del rapporto stesso laddove si evidenzia la sosta di oltre un'ora negli spogliatoi, dopo la gara, cui sarebbe stato costretto il direttore di gara per la presenza di molte persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi stessi. All'odierna riunione è intervenuto a nome della società A.S. Palmese Calcio un difensore delegato allo scopo, che ha ribadito i motivi del ricorso, richiedendo una sostanziale modifica con la revoca della squalifica del campo ed una congrua riduzione della sanzione economica. La Commissione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. L'approfondito esame degli atti ufficiali rileva in modo chiaro, completo e dettagliato tutto lo svolgimento dei fatti che hanno costituito la base del provvedimento del Giudice Sportivo qui impugnato. Inoltre, la Commissione registra il reiterarsi sul campo di gioco della A.S. Palmese Calcio di eventi assai deprecabili e molto pericolosi quali il lancio di petardi in campo e la costante presenza in aree ad accesso limitato (zona antistante gli spogliatoi ed aree prospicienti il terreno di gioco) di soggetti non autorizzati: in tale ottica l'aggressione all'arbitro avvenuta al termine della gara (calcio al polpaccio) appare una logica ed inevitabile conseguenza di situazioni direttamente riferibili alla responsabilità della società A.S. Palmese Calcio. Le precedenti considerazioni portano la Commissione a ritenere che le severe sanzioni comminate dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti qui esaminati siano comunque proporzionate alla gravità degli stessi. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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