Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELE DE SIMONE (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 – gara Catanzaro-Frosinone del 18.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/03/02 n. 150/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MICHELE DE SIMONE (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER TRE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 132/C del 20.2.2002 - gara Catanzaro-Frosinone del 18.2.2002) II calciatore Michele De Simone, tesserato della società Frosinone Calcio, presentava reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale gli era stata inflitta la squalifica per tre gare "perché assumendo atteggiamento di protesta nei confronti dell'arbitro lo spingeva e gli rivolgeva una frase offensiva”. Nel rapporto dell'arbitro si legge dell'espulsione al 41° del secondo tempo del De Simone «perché protestava spingendomi dopo una mia decisione, dicendo “vaff …...”». Nel suo reclamo, tendente alla riduzione della sanzione, il calciatore, premesso un cenno sullo stato d'animo conseguente ad alcune decisioni arbitrali, sostiene che dopo l'annullamento di una rete segnata dalla sua squadra si era portato, insieme ad altri tre compagni, a ridosso del direttore di gara "per manifestare ed esprimere, a braccia aperte, un incredulo dissenso, accompagnato da un quid di tensione la cui conseguenza, nella disordinata ressa, fu quella di pormi in contatto pettorale con il direttore di gara senza che vi fossero trascinamenti plurimi di azioni illecite, condotte minacciose o ingiuriose"; evidenzia che nell'occasione non vi è stato "abuso di violenza incontrollata o impeto furioso atto a ledere" e aggiunge che l'alterato stato psicologico portò all'uso di una "espressione colorita", entrata ormai nell'uso comune. Ritiene la Commissione che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo non siano tali da comportare la modifica, nei limiti sopra indicati, della decisione del Giudice Sportivo. posto che nella specie non vi è stato un semplice contatto, una vicinanza di corpi, bensì una spinta, secondo quanto riportato dall'arbitro. Ferma, e non contestata, l'espressione verbale, la condotta nel suo complesso è stata adeguatamente sanzionata, secondo gli ordinari parametri di valutazione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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