Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 14/03/02 n. 48/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TRICASE – NARDO’ DEL 23 FEBBRAIO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ NARDO’ (Com Uff. n. 42/TB del 28.2.2002 )
Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
Comunicato ufficiale del 14/03/02 n. 48/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA TRICASE – NARDO’ DEL 23 FEBBRAIO 2002 E RECLAMO SOCIETA' NARDO’
(Com Uff. n. 42/TB del 28.2.2002 )
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Nardò in ordine alla regolarità
della gara in oggetto,
o s s e r v a
- premesso che l’articolo 67 comma 4 N.O.I.F., la cui inosservanza viene invocata a
sostegno dei motivi del reclamo, disciplina la formalizzazione della sostituzione
dell’arbitro designato nell’ipotesi in cui quest’ultimo non sia presente in campo all’ora
ufficialmente fissata per l’inizio della gara;
- rilevato che il procedimento regolato dalla citata disposizione, poi previsto “ad
substantiam” tanto che nel mancato rispetto dei relativi adempimenti comporta una
nullità assoluta ed insanabile tale da invalidare lo svolgimento della gara che deve
ritenersi non disputata “ex tunc” presuppone essersi verificata l’effettiva sostituzione
dell’arbitro in origine designato;
- considerato che, secondo quanto comunicato dal Presidente del Comitato Regionale
A.I.A. della Puglia con nota del 5 Marzo 2002 a seguito di richiesta di chiarimento
inoltrata da questo Giudice Sportivo in data 2 Marzo 2002, il Signor Piccinonno
Christian è stato designato quale arbitro della gara in oggetto in prima istanza,
sebbene “ad horas” atteso che non era stato provveduto dall’organo competente, a
causa di un disguido, a conferire l’incarico nelle forme ordinarie;
- ritenuto pertanto, che nel caso in esame deve escludersi l’applicabilità della procedura
ex art. 67 4° comma N.O.I.F.;
- ritenuto altresì, quanto alle altre circostanze esposte “per opportuna conoscenza”, che
nulla risulta in proposto dagli atti ufficiali di gara che costituiscono come noto fonte di
prova privilegiata;
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere di reclamo come sopra proposto dalla società Nardò confermando il
risultato della gara conseguito in campo (Tricase 1 – Nardò 0);
- La tassa va addebitata.
Share the post "Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 14/03/02 n. 48/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA TRICASE – NARDO’ DEL 23 FEBBRAIO 2002 E RECLAMO SOCIETA’ NARDO’ (Com Uff. n. 42/TB del 28.2.2002 )"