Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 21/03/02 n. 50/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA FIORENZUOLA – ATALANTA DEL 16 MARZO 2002 (GIRONE “B”)
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Comunicato ufficiale del 21/03/02 n. 50/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA FIORENZUOLA – ATALANTA DEL 16 MARZO 2002 (GIRONE “B”)
Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- rilevato che alla gara in oggetto, ha preso parte in violazione dell’art. 17 n. 3 (ex art. 12
del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore FACCHETTI JACOPO della società
Fiorenzuola in stato di squalifica, come da decisione riportata nel Com. Uff. n. 46/TB del
14.3.2002;
- ritenuto che la irregolare partecipazione di un tesserato alla competizione determinata
la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 n.
5 (ex art. 7) del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto inoltre che (come anche inequivocabilmente emerge da numerose pronunce
della C.A.F. il calciatore colpito da squalifica non aveva e non ha titolo a partecipare ad
incontri ufficiali fino a che non risultino scontate le sanzioni inflittegli:
- tutto ciò premesso
d e l i b e r a
di infliggere alla società Fiorenzuola la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 2 in favore della società Atalanta;
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