Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.R.L. AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 16 OTTOBRE 2002 DEL DIRIGENTE CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 – gara Viterbese-Avellino dell’ 8.9.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. VITERBESE CALCIO 90 S.R.L. AVVERSO LA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 16 OTTOBRE 2002 DEL DIRIGENTE CIAMBELLA FERDINANDO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 – gara Viterbese-Avellino dell’ 8.9.2002) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inibito sino a tutto il 16.10.2002 il dirigente della Viterbese Ciambella Ferdinando, adottando la seguente motivazione: “perché espulso per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro prima del termine della gara; perché espulso a fine gara, si portava unitamente ad altra persona non autorizzata nello spogliatoio dell’arbitro e rivolgeva ulteriori frasi offensive al direttore di gara (sanzione aggravata per la qualità di dirigente addetto all’arbitro)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo una riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto l’apprezzabile comportamento tenuto dal Ciambella al termine della gara, che ha accompagnato in auto gli assistenti arbitrali, ed ha sostenuto che le frasi offensive negli spogliatoi sarebbero state pronunciate dalla persona in sua compagnia. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la sanzione inflitta dal primo Giudice debba essere confermata. Non vi è dubbio che le frasi pronunciate dal Ciambella nel corso della gara siano state di grave offensività solo che si ponga mente alla espressione “disonesto”, per la quale meritò la giusta espulsione. Anche il successivo episodio avvenuto nello spogliatoio arbitrale ha indubbie connotazioni offensive: dal referto di gara risulta che il Ciambella ha reiterato l’espressione “disonesto” ad ha poi aggiunto altra parola di valenza pesantemente ingiuriosa quale “bastardo”. La gravità delle offese, la reiterazione del comportamento antiregolamentare e la qualifica specifica del dirigente inducono la Commissione a ritenere giusta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Il reclamo va, quindi, respinto con l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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