Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE EMILIANO BERNARDINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 – gara Ragusa- Tivoli dell’ 8.9.2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’25/09/02 n. 25 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO
LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE EMILIANO
BERNARDINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 10.9.2002 - gara Ragusa-
Tivoli dell’ 8.9.2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Emiliano Bernardini “per atto di
particolare violenza verso un avversario, perché dopo un contrasto di gioco gli
poneva un piede sul collo esercitando pressione, tanto che il calciatore colpito
doveva essere sostituito”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, invocando una
congrua riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il
Bernardini, nel rialzarsi scompostamente da terra dopo esservi caduto con il
suo avversario, non avrebbe commesso alcun atto di violenza, perché in caso
contrario i danni subiti dall’antagonista sarebbero stati ben maggiori.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che la
prospettazione della società reclamante della essere disattesa, in quanto
tenta di accreditare una versione del fatto che è smentita dagli atti ufficiali.
Ed infatti la reclamante trascura di considerare che il calciatore
antagonista è stato dai soccorritori portato fuori dal campo e poi sostituito.
Alla stregua di tale risultanza di pesantissima valenza indiziaria, è da
ritenere esatta la qualificazione del fatto operata dal primo Giudice: è opinione
della Commissione che l’episodio antiregolamentare addebitato al Bernardini
non possa che essere definito “atto di particolare violenza”, per il quale è
sanzione edittale (art. 14 C.D. prima lett. A del C.G.S.) quella di quattro gare
irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata
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