Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS LUCCHESE LIBERTAS SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI FEMIANO ALFREDO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 – GARA LUCCHESE-ALBINOLEFFE DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS LUCCHESE LIBERTAS SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI FEMIANO ALFREDO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 - GARA LUCCHESE-ALBINOLEFFE DEL 22 SETTEMBRE 2002) La Commissione visto il reclamo proposto dalla Lucchese per il calciatore Femiano Alfredo; sentite la parte in persona del rappresentante della Lucchese, assistito dal difensore, considerato che il gesto compiuto dal Femiano non può confermarsi quale azione violenta nei confronti di un avversario ma solo gesto di provocazione, ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo possa essere ridotta come in parte dispositiva. Per questi motivi la Commissione, in parziale riforma della decisione del primo giudice, riduce la squalifica ad una giornata di gara. La tassa non va addebitata.
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