Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.C.MARTINA SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CAMPOLATTANO FRANCESCO (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MARTINA-PESCARA DEL 29 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 40 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.C.MARTINA SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE CAMPOLATTANO FRANCESCO (DELIBERA G.S. COM.
UFF.N. 31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MARTINA-PESCARA DEL 29
SETTEMBRE 2002)
La Commissione, ritenuto che la decisione del G.S. trova fondo ed
insuperabile sostegno, aldilà delle asserzioni non provate contenute nel
reclamo, nella dichiarazione verbalizzata dall’assistente immediatamente
dopo la gara da cui si evince in modo sicuro il profferimento da parte del
calciatore di frase offensiva nei confronti dello stesso, talchè pare anche
adeguata la sanzione inflittagli.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo e dispone addebitarsi la tassa.
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