Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS ACIREALE SRL AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ALOISI ANTONIO (DELIBERA G.S. COM. UFF N..24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 – GARA GELA-ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS ACIREALE SRL AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE ALOISI ANTONIO (DELIBERA G.S. COM. UFF N..24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 - GARA GELA-ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE 2002) La Commissione richiama preliminarmente il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede privilegiata, dal quale si desume la condotta minacciosa ed offensiva (stante il significato proprio delle parole usate) tenuta dal calciatore; ritiene pertanto equa l’irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica, cosi’ riducendo la sanzione inflitta in primo grado dal G.S. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di ridurre la sanzione della squalifica irrogata ad Antonio Aloisi a tre gare effettive; la tassa non va addebitata.
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