Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PRO PATRIA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ANNONI PAOLO (DELIBERA G.S. COM.UFF.N. – GARA REGGIANA-PRO PATRIA DEL 6 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PRO PATRIA AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ANNONI PAOLO (DELIBERA G.S. COM.UFF.N. - GARA REGGIANA-PRO PATRIA DEL 6 OTTOBRE 2002) Il Giudice Sportivo con provvedimento in data 7.10.2002 ha sanzionato il calciatore Paolo Annoni della Pro Patria Calcio con la squalifica di due giornate effettive per comportamento offensivo verso l’arbitro. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società chiedendone la sostanziale modifica, lamentando un errata valutazione dei fatti da parte del direttore di gara. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, in quanto nello stesso non si rilevano argomentazioni che possano validamente contraddire le risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e proporzionata all’entità dei fatti contestati. Per questi motivi la Commisisone D e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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