Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SUDTIROL AVVERSO AMMENDA DI € 10.500,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1° OTTOBRE 2002 GARA SUDTIROL-TRENTO DEL 29 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SUDTIROL AVVERSO AMMENDA DI € 10.500,00 (DELIBERA G.S. COM.
UFF. N. 31/C DEL 1° OTTOBRE 2002 GARA SUDTIROL-TRENTO DEL 29
SETTEMBRE 2002)
Il Giudice sportivo con provvedimento in data 1.10.2002 ha sanzionato la società Sudtirol
Alto Adige con l’ammenda di € 10.500,00 per ripetute grida espressive di discriminazione
razziale in derezione di un calciatore ospite, senza che fosse intervenuto alcun diverso
comportamento da parte degli altri spettatori o della società.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società chiedendone
l’annullamento per la parte relativa alle grida espressive di discriminazione razziale nei
confronti di un calciatore ospite, in quanto i fatti riportati nel referto arbitrale non
risulterebbero mai avvenuti.
La Commissione ha attentamente esaminato il rapporto del direttore di gara e dallo
stesso ha rilevato un dettagliato e preciso resoconto degli ululati di scherno che i
sostenitori locali hanno indirizzato verso un giocatore di colore della società Trento.
Altrettanto chiaramente però lo stesso arbitro precisa che tali manifestazioni sono
avvenute solo in alcuni momenti della prima parte della gara per poi non ripetersi
successivamente, segno di un ravvedimento e/o di un intervento dissuasivo da parte
della maggioranza del pubblico locale.
In base alle considerazioni che precedono la Commissione ritiene di accogliere
parzialmente il ricorso riducendo l’ammenda comminata dal G.S. da € 10.500,00 a €
7.500,00.
Per questi motivi la Commisione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a € 7.500,00.
La tassa non va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SUDTIROL AVVERSO AMMENDA DI € 10.500,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1° OTTOBRE 2002 GARA SUDTIROL-TRENTO DEL 29 SETTEMBRE 2002)"