Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE LISUZZO ANDREA E SQUALIFICA FINO AL 29 OTTOBRE 2002 ALLENATORE FAVARIN GIANCARLO (DELIBERA G.S. COM. UFF. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA FANO – AGLIANESE DEL 9 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE LISUZZO ANDREA E SQUALIFICA FINO AL 29 OTTOBRE 2002 ALLENATORE FAVARIN GIANCARLO (DELIBERA G.S. COM. UFF. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 - GARA FANO – AGLIANESE DEL 9 OTTOBRE 2002) La Commissione, su reclamo proposto dalla società Fano Calcio S.r.l. avverso la squalifica per due gare del calciatore Lisuzzo Andrea, e fino al 29.10.2002 del proprio allenatore Favarin Giancarlo, inflitte dal Giudice Sportivo con decisione del 10.10.2002 in ordine alla gara Fano – Aglianese del 9.10.2002; ritenuto che dal rapporto arbitrale si evince che: - l’intervento violento del calciatore consiste nell’entrare in scivolata su un avversario con palesi fini anticipatori, può essere ritenuto in azione di gioco e senza l’intenzione di nuocere all’avversario; - che il comportamento dell’allenatore Favarin Giancarlo, stante la chiarezza del rapporto arbitrale in ordine alle frasi dallo stesso pronunciate, non pare qualificarsi come offensivo, ma unicamente irriguardoso. Per questi motivi, la Commissione D E L I B E R A in accoglimento del reclamo così come proposto, di ridurre ad una gara la sanzione inflitta al calciatore Lisuzzo Andrea, e fino al 22.10.2002 la squalifica dell’allenatore Giancarlo Favarin. La tassa non va addebitata.
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