Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.750,00 (DELIBERA G.S. COM..UFF..N. 38/C DEL 7 OTTOBRE 2002 – GARA FOGGIA – TIVOLI DEL 6 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.750,00 (DELIBERA G.S. COM..UFF..N. 38/C DEL 7 OTTOBRE 2002 - GARA FOGGIA – TIVOLI DEL 6 OTTOBRE 2002) La reclamante Foggia Calcio S.r.l. si duole dell’entità dell’ammenda di € 10.750,00 inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi, verificatisi in occasione della gara Foggia – Tivoli, descritti in motivazione del provvedimento impugnato, assumendo, fra l’altro, che “le grida indirizzate dai sostenitori foggiani nei confronti del calciatore di colore della squadra del Tivoli non devono essere considerate sempre di chiaro stampo razzista”: chiede pertanto un’adeguata riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto arbitrale, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame. Questo poiché, rispondendo in modo lodevolmente esauriente alla richiesta di ulteriori chiarimenti rivoltagli dalla Commissione in ordine al precipuo addebito riferentesi alle “grida e versi espressivi di discriminazione razziale” (solo al quale il motivo della doglianza fa riferimento), l’arbitro ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’accaduto dalla quale emerge che, “per tutto il tempo in cui è rimasto in campo”, un calciatore di colore della squadra del Tivoli è stato oggetto di “Buuu” ogni qualvolta entrava in possesso del pallone, ed in modo ancora più insistito alla sua uscita dal terreno di gioco. Ciò posto, non essendovi margine a dubbi o incertezza di sorta – sulla scorta di una ormai consolidata giurisprudenza – sull’inequivoco tenore razzista di tali espressioni, ed altresì considerato che l’entità della sanzione comminata costituisce il minimo edittale stabilito dalla norma sanzionatoria, riducibile solo in circostanza dell’unica, tassativa, circostanza attenuante prevista dalla stessa - circostanza peraltro non verificatasi nel caso all’esame - il reclamo non può trovare accoglimento. Per questi motivi, la Commissione D E L I B E R A di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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