Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.750,00 (DELIBERA G.S. COM..UFF..N. 38/C DEL 7 OTTOBRE 2002 – GARA FOGGIA – TIVOLI DEL 6 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.750,00
(DELIBERA G.S. COM..UFF..N. 38/C DEL 7 OTTOBRE 2002 - GARA FOGGIA –
TIVOLI DEL 6 OTTOBRE 2002)
La reclamante Foggia Calcio S.r.l. si duole dell’entità dell’ammenda di € 10.750,00
inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi, verificatisi in occasione della gara
Foggia – Tivoli, descritti in motivazione del provvedimento impugnato, assumendo,
fra l’altro, che “le grida indirizzate dai sostenitori foggiani nei confronti del calciatore
di colore della squadra del Tivoli non devono essere considerate sempre di chiaro
stampo razzista”: chiede pertanto un’adeguata riduzione della sanzione.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto
arbitrale, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame.
Questo poiché, rispondendo in modo lodevolmente esauriente alla richiesta di
ulteriori chiarimenti rivoltagli dalla Commissione in ordine al precipuo addebito
riferentesi alle “grida e versi espressivi di discriminazione razziale” (solo al quale il
motivo della doglianza fa riferimento), l’arbitro ha fornito una dettagliata ricostruzione
dell’accaduto dalla quale emerge che, “per tutto il tempo in cui è rimasto in campo”,
un calciatore di colore della squadra del Tivoli è stato oggetto di “Buuu” ogni
qualvolta entrava in possesso del pallone, ed in modo ancora più insistito alla sua
uscita dal terreno di gioco.
Ciò posto, non essendovi margine a dubbi o incertezza di sorta – sulla scorta di una
ormai consolidata giurisprudenza – sull’inequivoco tenore razzista di tali espressioni,
ed altresì considerato che l’entità della sanzione comminata costituisce il minimo
edittale stabilito dalla norma sanzionatoria, riducibile solo in circostanza dell’unica,
tassativa, circostanza attenuante prevista dalla stessa - circostanza peraltro non
verificatasi nel caso all’esame - il reclamo non può trovare accoglimento.
Per questi motivi, la Commissione
D E L I B E R A
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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