Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 3 GARE CALCIATORE GATTA GISMONDO (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA PALMESE – BRINDISI DEL 9 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA 3 GARE
CALCIATORE GATTA GISMONDO (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 44/C DEL 10
OTTOBRE 2002 - GARA PALMESE – BRINDISI DEL 9 OTTOBRE 2002)
La Commissione Disciplinare, su reclamo della A.S. Palmese Calcio S.r.l. avverso la
squalifica per tre gare del calciatore Gatta Gismondo comminatagli dal Giudice
Sportivo con decisione del 10.10.2002 a seguito della gara Palmese – Brindisi del
9.10.2002;
ritenuto:
- che dal rapporto del commissario di campo risulta inquivocabilimente che a fine
gara, nel corridoio di accesso agli spogliatoi, si è sviluppata una rissa tra i
calciatori, con scambio di reciproci atti di violenza, ed in particolare l’atto violento
compiuto dal Gatta nei confronti di un avversario;
- che l’asserzione contenuta nel reclamo, relativa alla non partecipazione alla rissa
da parte del Gatta, e comunque che l’atto violento è da ricondursi ad una legittima
difesa, non trova alcun fondamento di verità;
- che la pena irrogata dal Giudice sportivo offre conferma, tenuto conto della
gravità degli episodi che hanno avuto termine solo con l’intervento dei carabinieri.
Per questi motivi, la Commissione
D E L I B E R A
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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