Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SAN MARINO CALCIO AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE COPPOLA DANILO (DELIBERA G.S. COM. UFF. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA SAN MARINO – SANGIOVANNESE DEL 9 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’23/10/02 n. 54 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SAN MARINO CALCIO AVVERSO SQUALIFICA 2 GARE CALCIATORE
COPPOLA DANILO (DELIBERA G.S. COM. UFF. 44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 -
GARA SAN MARINO – SANGIOVANNESE DEL 9 OTTOBRE 2002)
La società San Marino Calcio ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per due
gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Coppola.
Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi di reclamo, per
cui si impone la declaratoria di innammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di
Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
D I C H I A R A
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va addebitata.
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