Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA SETTE GARE CALCIATORE BIGGI DAMIANO QUATTRO GARE CALCIATORE PENNUCCI CHRISTIAN ED AMMENDA DI € 1.750,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA SASSUOLO-CASTELNUOVO G. DEL 13.10.2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’30/10/02 n. 60 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA SETTE GARE CALCIATORE BIGGI DAMIANO QUATTRO GARE CALCIATORE PENNUCCI CHRISTIAN ED AMMENDA DI € 1.750,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 47/C DEL 15.10.2002 – GARA SASSUOLO-CASTELNUOVO G. DEL 13.10.2002) Decidendo in merito ad alcuni episodi avvenuti in occasione della gara Sassuolo-Castelnuovo Garfagnana disputata il 13.10.2002, il Giudice Sportivo con distinte delibere ha inflitto, fra l’altro, le seguenti sanzioni: 1) l’ammenda di € 1.750,00 al Castelnuovo Garfagnana “perché al termine della gara persone presenti abusivamente nel recinto di gioco e propri tesserati non identificati rivolgevano ripetute ingiurie agli ufficiali di gara e cercavano di dar luogo ad una collutazione con i calciatori avversari”; 2) la squalifica per 7 gare al calciatore Damiano Biggi del Castelnuovo Garfagnana “perché al termine della gara spintonava un assistente arbitrale, rivolgendogli ripetute volgari espressioni offensive; successivamente, insieme ad altri compagni non tutti identificati, tentava di venire a contatto con i calciatori locali, venendone impedito dall’intervento delle forze dell’ordine, e rivolgeva all’arbitro espressioni offensive, vantandosi del fatto di aver indossato una tuta per non farsi identificare (r.A e AA)”; 3) la squalifica per 4 gare al calciatore Christian Pennucci del Castelnuovo Garfagnana “perché al termine della gara unitamente ad altri compagni non identificati tentava di avere un contatto fisico con i calciatori locali, spingeva un agente di polizia e lanciava contro gli avversari una confezione di bibite dopo essersene impossessato, avendo in precedenza indossato una tuta per non farsi identificare”: Contro tali delibere hanno proposto reclamo con procedura d’urgenza il legale rappresentante della società nonché i calciatori Biggi e Pennucci, invocando l’annullamento dell’ammenda alla società e il proscioglimento dei tesserati. All’esito dell’odierna riunione, partitamente si osserva: 1) L’assunto della reclamante in ordine all’ammenda appare fondato. Dalla lettura degli atti ufficiali emerge con chiarezza che l’addebito è stato rivolto alla società toscana per errore, in quanto riflette comportamenti sicuramente ascrivibili alla società ospitante Sassuolo, responsabile per le abusive presenze nel recinto di gioco di personale non autorizzato nonché per i tentativi di aggressione dei calciatori avversari compiunti in concorso con tesserati non identificati. Si impone quindi, la revoca della sanzione e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. 2) Di contro appaiono infondati i reclami concernenti la posizione ei calciatori Biggi e Pennucci. Dai referti dll’arbitro e dell’assistente arbitrale, integralmente confermati nei supplementi acquisiti in questa sede, emerge che i calciatori suddetti sono gli autori degli addebiti rispettivamente rivolti loro dal primo giudice: ed infatti, gli ufficiali di gara si sono dichiarati certi della identificazione dei responsabili, avvenuta con l’ausilio dei documenti in possesso della terna. Il contributo filmato prodotto dalla reclamante non è appagante, in quanto si dovrebbe dar credito alla rispondenza dei numeri apposti sulle tute ad altri atleti diversi da quelli incriminati, riconosciuti dagli ufficiali di gara subito dopo l’episodio; del pari, non appare appagante la dichiarazione confessoria dei due giovani calciatori immolatasi in favore di atleti di maggiore spessore. Per il Biggi e il Pennucci si impone, quindi, la reiezione del gravame, attesa anche la congruità delle squalifiche irrogate in prime cure. Il parziale accoglimento del reclamo dispensa dall’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di revocare l’ammenda e di rimettere gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza; di confermare nel resto la delibera del Giudice Sportivo.
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