Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (AC CESENA SPA) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N. 59/C DEL 29 OTTOBRE 2002 – GARA REGGIANA-CESENA DEL 27 OTTOBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (AC CESENA SPA) AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N. 59/C DEL 29 OTTOBRE
2002 - GARA REGGIANA-CESENA DEL 27 OTTOBRE 2002)
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha
inflitto la squalifica per due gare al calciatore del Cesena Emanuele Chiaretti “per atto
di violenza verso un avversario a gioco fermo”, ha proposto reclamo il tesserato,
deducendo, a sostegno della sua richiesta di riduzione della sanzione, che la
gomitata data all’avversario non sarebbe stata “forte”, come dimostra l’assenza di
danni fisici, e non sarebbe avvenuta a gioco fermo ma “nella fase immediatamente
precedente ad una punizione a favore della mia squadra nei pressi dell’area di
rigore”, quando, cioè, tenendo conto del necessario intervallo psicologico, “cercavo
un piazzamento per sfruttare favorevolmente l’azione di gioco che si stava
sviluppando”.
All’esito della riunione, alla quale ha preso parte, nell’interesse dello
squalificato, l’Avv. Carlo Dolcini, che ha ribadito i motivi esposti nel ricorso anche con
produzione di giurisprudenza, ritiene la Commissione che il gravame debba essere
respinto.
Dal supplemento di rapporto chiesto all’Arbitro si ricava che la gomitata venne
sferrata all’avversario“con l’intenzione volontaria di colpirlo e non per divincolarsi
dalla marcatura”, e quindi non rileva la questione prospettata dalla Difesa.
Per questi motivi la Commissione
delibera
di respingere il reclamo del calciatore Chiaretti Emanuele.
La tassa va addebitata alla società A.C. Cesena S.p.a.
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