Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE PROIETTI GIOVANNI (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA (DELIBERA G.S. C.U. N.69/C DEL 12/11/2002 – GARA LUCCHESE-AREZZO DEL 10/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE PROIETTI GIOVANNI (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA (DELIBERA G.S. C.U. N.69/C DEL 12/11/2002 - GARA LUCCHESE-AREZZO DEL 10/11/2002) CON PROCEDURA D’URGENZA. La Commissione preliminarmente rileva che il reclamo è non ammissibile ai sensi dell’art. 32 n.9 del C.G.S., riguardando la squalifica per una gara effettiva e non ricorrendo le fattispecie di cui ai commi a2), a3), a4) dell’art.31/A. La tassa va addebitata.
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